Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25406/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario mediante controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la dichiarazione dei redditi, non essendo dichiarazione di volontà ma di scienza, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa mediante dichiarazione integrativa e correttiva ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998; tuttavia, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., spetta al contribuente che rettifica in diminuzione un imponibile positivo originariamente dichiarato l'onere di dimostrare l'esistenza delle componenti negative che giustifichino l'abbattimento della materia imponibile, non costituendo la dichiarazione integrativa, di per sé, fonte di prova, trattandosi di mera dichiarazione a proprio favore; il giudice tributario, riconosciuta l'emendabilità della dichiarazione, deve pertanto verificarne il contenuto sulla base delle prove versate in giudizio, non potendo applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. alla dichiarazione integrativa stessa in luogo dell'onere probatorio gravante sul contribuente, specie quando l'Amministrazione abbia chiesto il rigetto dell'intera domanda.