TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25285/2026

deposito 14/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25285CIV

Contenzioso e processo tributarioIVA

Principio di diritto

In tema di giudizio di ottemperanza tributaria ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza non può estendere il comando esecutivo desumibile dalla sentenza passata in giudicato oltre i limiti dell'oggetto della controversia definita con quel giudicato, dovendosi enuclearne il significato precettivo entro i confini invalicabili di ciò che è stato effettivamente deciso; pertanto, ove la sentenza definitiva si sia limitata ad annullare l'avviso di accertamento per la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, senza alcuna pronuncia sul merito del rapporto di debito/credito Iva tra fisco e contribuente, non può ritenersi che il giudicato contenga anche un comando di condanna dell'Amministrazione al rimborso del credito Iva esposto in dichiarazione, restando impregiudicata la facoltà per l'erario di contestare, in sede di riattivazione della procedura di rimborso, la sussistenza del credito, contestazione non soggetta ai termini decadenziali di cui agli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973; in tale ipotesi il ricorso per ottemperanza volto ad ottenere il rimborso deve essere dichiarato inammissibile.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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