Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25282/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre dal rilascio al contribuente di copia del processo verbale che conclude le operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, indipendentemente dal suo contenuto e dalla sua denominazione formale; ne consegue che, in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, non è necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione contenente l'elenco delle violazioni, essendo sufficiente che il verbale di accesso indichi i documenti prelevati, dovendo tuttavia il giudice di merito accertare il contenuto di detto verbale e la data della sua consegna al contribuente, al fine di verificare il rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Inoltre, non integra un'ipotesi di accertamento integrativo, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'emissione di un separato avviso di accertamento IVA relativo a un'annualità successiva rispetto a quella oggetto di un precedente accertamento IRES, qualora i due atti impositivi, pur scaturenti dalla medesima verifica fiscale, riguardino titoli di ripresa e anni di imposta diversi, trattandosi in tal caso non già di una diversa o più approfondita valutazione del medesimo materiale probatorio, ma di un autonomo accertamento relativo a una diversa fattispecie impositiva.