Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25209/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riorganizzazione dei consorzi di bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica (Sicilia occidentale e orientale) non comporta l'immediata estinzione dei consorzi preesistenti, avendo la disposizione regionale valore programmatico e prevedendo l'accorpamento e la riorganizzazione senza disporre espressamente la soppressione dei vecchi consorzi; ne consegue che, durante il periodo transitorio (più volte prorogato con delibere commissariali e della Giunta regionale), i consorzi originari conservano legittimazione ad operare e ad adottare atti, anche di natura tributaria, restando validi ed efficaci piani, regolamenti e affidamenti già in essere, sicché l'avviso di pagamento emesso dal consorzio accorpato prima della definitiva conclusione del processo di riunificazione è valido, essendo l'ente ancora esistente e titolare della funzione impositiva, a prescindere dall'erronea qualificazione della relativa attività come «mandato senza rappresentanza», irrilevante sulla validità dell'atto e sulla titolarità del potere impositivo.