Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25201/2026
Principio di diritto
In tema di ICI, l'inclusione di un'area, qualificata come edificabile dal piano regolatore generale, in una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico (quale verde pubblico attrezzato o area scolastica) non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli di destinazione, a differenza dei vincoli di inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva, incidono unicamente sulla determinazione del valore venale del bene, in ragione della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, senza far venire meno l'originaria vocazione edificatoria dell'area; ne consegue che il giudice di merito non può confondere il piano della corretta determinazione del valore venale con quello della tassabilità dell'area, dovendo l'edificabilità essere esclusa solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale prevalenti sulla pianificazione urbanistica comunale.