Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25200/2026
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esistenza di vincoli idrogeologico, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dell'area - rilevante ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide unicamente sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo quindi la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dai predetti vincoli comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluti; ne consegue che il giudice di merito è tenuto ad accertare in concreto, caso per caso, se il sistema di vincoli imposto dal Piano di Assetto Idrogeologico incida sulla vocazione edificatoria del terreno fino ad escluderla del tutto, non potendo attribuire rilievo decisivo alla mera esistenza del vincolo idrogeologico senza tale verifica.