Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25003/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di IMU, l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza, in capo al contribuente, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile oggetto di imposizione, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., qualora la censura, pur formalmente dedotta come erronea applicazione della norma, si risolva in realtà nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie e nella richiesta di una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, atteso che il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della fattispecie astratta e non la contestata ricostruzione dei fatti di causa, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.