Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25002/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riordino dei Consorzi di bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, l'unificazione dei comprensori consortili e l'istituzione del nuovo ente accorpante non comportano l'automatica ed immediata estinzione dei consorzi accorpati, non essendo tale effetto previsto dalla legge né potendo desumersi dalla mera costituzione del nuovo ente; ne consegue che, in assenza di previsione di un termine perentorio e in presenza di un periodo transitorio legittimamente istituito e prorogato dagli organi competenti, i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad esercitare le funzioni ad essi affidate, ivi compresa l'attività impositiva ed esattiva, fino al completamento del processo di riunificazione, sicché l'avviso di pagamento da essi emesso è legittimo, restando priva di effetti invalidanti l'erronea qualificazione del rapporto tra i due enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non configurabile tra enti pubblici. In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non limita le ragioni di impugnazione esperibili dal contribuente avverso un atto che manifesti una pretesa tributaria, potendo questi far valere, in forma anticipata di tutela, tanto vizi sostanziali quanto vizi meramente formali dell'atto stesso, ivi compreso il difetto di legittimazione dell'ente emittente.