Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24989/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di correzione di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la clausola finale dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 consente al contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, senza necessità di previa presentazione di dichiarazione integrativa, eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, ma esclusivamente al fine di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, e non anche per introdurre una autonoma e contrapposta pretesa di rimborso o di riconoscimento di un credito, la quale resta soggetta ai termini e alle modalità ordinarie previste per la dichiarazione integrativa o per l'istanza di rimborso.