Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24973/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di impugnazione degli atti impositivi, il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 decorre non solo dalla notificazione formale dell'atto, ma anche dalla conoscenza di fatto (piena ed effettiva) dello stesso da parte del contribuente, atteso che la notificazione non costituisce requisito di esistenza o perfezionamento dell'atto d'imposizione tributaria, bensì mera condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non impedisce che la piena conoscenza dell'atto, comunque acquisita dal contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere impositivo, determini l'insorgenza dell'onere di tempestiva impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre il predetto termine; resta invece distinta e non rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione in senso stretto, la questione della decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per intervenuta scadenza del termine di accertamento, che deve essere tempestivamente eccepita dal contribuente. La tardività del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 cit. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo configurabile un giudicato interno implicito su questioni attinenti alla struttura e al funzionamento del processo, quali le decadenze derivanti dallo spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione.