TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24961/2026

deposito 03/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24961CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di reclamo-mediazione tributaria, la soglia di operatività dell'istituto elevata da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, trova applicazione soltanto con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sicché, ove l'atto sia stato notificato in data anteriore, non opera la sospensione del termine di impugnazione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e il ricorso, ove depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica ex art. 22 del medesimo decreto, è inammissibile; tale disciplina transitoria, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella delimitazione degli strumenti deflattivi del contenzioso, non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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