Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24863/2026
IVAContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di IVA, la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente entro il termine di cui all'art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322/1998, anche dopo la comunicazione di irregolarità ma prima della notifica della cartella di pagamento, conserva efficacia e sostituisce la dichiarazione originaria; tuttavia, poiché il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, diretti ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, il giudice tributario, riconosciuta l'efficacia della dichiarazione integrativa, deve comunque verificarne la correttezza sostanziale, ossia l'effettiva sussistenza dei presupposti della rettifica operata, senza che ciò integri vizio di ultrapetizione, gravando sul contribuente l'onere di fornire idonea prova a sostegno del contenuto emendativo della dichiarazione integrativa.