Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24859/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto di persone, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dai nn. 1-ter e 127-novies della Tabella A allegata al medesimo decreto, trova applicazione anche quando le prestazioni siano rese per finalità turistico-ricreative, in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022, che dispiega efficacia retroattiva con esclusione dei soli rapporti esauriti, sempre che il servizio abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e le eventuali ulteriori prestazioni (quali il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere) rivestano carattere meramente accessorio, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto alla prestazione principale di trasporto, dovendosi a tal fine valutare, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale, se l'operazione costituisca un'unica prestazione economicamente indissociabile ovvero se gli elementi ulteriori rappresentino, per il fruitore, non un fine autonomo ma il mezzo per meglio godere del servizio principale.