Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24858/2026
IVAContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., la sentenza tributaria che, in tema di IVA sulle prestazioni di trasporto di persone rese per finalità turistico-ricreative, si limiti ad affermare genericamente la spettanza di un non meglio precisato regime agevolativo, richiamando l'art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, conv. con l. n. 91/2022, senza specificare se debba trovare applicazione l'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633/1972 ovvero l'aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies, allegata al medesimo d.P.R., e senza dare conto del percorso argomentativo che ha condotto alla riforma della decisione di primo grado, poiché tali carenze non possono essere colmate dall'interprete mediante ipotetiche congetture.