Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24857/2026
IVAContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
È affetta da motivazione apparente, e pertanto nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza del giudice tributario di appello che, in tema di regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone rese per finalità turistico-ricreative alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. con l. n. 91 del 2022, si limiti ad affermare genericamente la spettanza di un non meglio precisato 'regime agevolativo', senza specificare se sia riconosciuta l'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 127-novies, allegata al medesimo d.P.R., non consentendo così di ricostruire l'effettivo percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante.