Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24797/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, il limite della c.d. 'doppia conforme' di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non solo quando la sentenza di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice; ne consegue che il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare, sin dal ricorso introduttivo, le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità, non potendo tale carenza essere sanata mediante prospettazioni successive, quale la memoria illustrativa o le osservazioni alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.