TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24796/2026

deposito 26/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24796CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, il principio di non contestazione, pur costituendo principio generale del processo applicabile anche al giudizio tributario, va inteso al netto della specificità dettata dalla natura indisponibile dei diritti controversi e del limite strutturale per cui l'atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo, bensì l'oggetto immediato dello stesso; ne consegue che, avendo l'ente impositore già allegato i fatti costitutivi della pretesa nell'atto impositivo in modo difforme da quanto poi dedotto dal contribuente, non sussiste in capo ad esso un onere aggiuntivo di specifica presa di posizione sui motivi di opposizione formulati dal contribuente, sicché l'eventuale mancata contestazione puntuale di tali motivi non equivale ad ammissione dei fatti posti a loro fondamento, dovendosi ritenere comunque contestate le tesi difensive avversarie ove l'Amministrazione difenda l'atto impositivo chiedendone il rigetto; il giudice di merito non può pertanto esimersi dal controllo probatorio del fatto asseritamente non contestato, ma deve procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie secondo i criteri ordinari.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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