Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24795/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di IMU, il presupposto impositivo del possesso, ex artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2011, va inteso quale ius possidendi, cioè come titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, e non quale ius possessionis, sicché l'intestazione catastale di un immobile determina una presunzione di soggettività passiva tributaria in capo all'intestatario, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta; ne consegue che, in caso di espropriazione seguita da domanda giudiziale di retrocessione, l'effetto reale del ritrasferimento della proprietà si determina ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la relativa domanda, indipendentemente dal pagamento del prezzo, sicché fino a tale momento permane la soggettività passiva IMU in capo al proprietario originario, salva l'ipotesi di inutilizzabilità del bene per fatti estranei alla sfera di controllo diligente del proprietario, secondo quanto stabilito da Corte Cost. n. 60/2024; inoltre, in materia di contenzioso tributario, la mancata specifica contestazione da parte dell'ente impositore dei motivi di opposizione del contribuente non equivale ad ammissione dei fatti costitutivi della pretesa allegati nell'atto impositivo, attesa la peculiarità del giudizio tributario in cui l'atto impositivo, e non l'atto introduttivo, costituisce l'oggetto immediato del processo.