Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24794/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili tramite procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una divergente valutazione tecnica, mentre solo in caso di contestazione sugli elementi di fatto è richiesta una motivazione più approfondita; inoltre, la revisione delle rendite catastali urbane conseguente a denuncia di variazione presentata dal contribuente non richiede il previo sopralluogo dell'ufficio, essendo tale adempimento necessario solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.