Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24791/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili a destinazione speciale o particolare (gruppo D), la rendita catastale, ai sensi degli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, è determinata mediante stima diretta per ogni singola unità immobiliare, potendo l'Agenzia delle Entrate e il contribuente adottare, in via alternativa e non gerarchicamente ordinata in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile, il procedimento diretto (fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile, detratte le spese e le eventuali perdite) ovvero il procedimento indiretto (fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, quest'ultimo da rapportare, per i cespiti anteriori al biennio 1988-89, a un coefficiente di riduzione correlato allo stato attuale delle unità); resta inoltre fermo il principio per cui il contribuente può sempre emendare l'errore contenuto in una propria precedente dichiarazione DOCFA, non potendo tale facoltà essere preclusa invocando il divieto di venire contra factum proprium.