Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24790/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili a destinazione speciale o particolare (censiti nel gruppo D), la rendita catastale è attribuita, ai sensi dell'art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939 e degli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949, mediante stima diretta per ogni singola unità, potendo tale stima svolgersi secondo un procedimento diretto - fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile, detratte le spese e le eventuali perdite - ovvero secondo un procedimento indiretto, che individua il valore del capitale fondiario sulla base del valore di mercato dell'immobile o del costo di ricostruzione, con applicazione di un coefficiente di riduzione per i cespiti edificati anteriormente al biennio 1988-89, salvo che sia accertato uno stato ottimale di manutenzione; i metodi di valutazione (reddituale, di mercato e di costo), inoltre, non sono ordinati secondo una gerarchia fissa, ma risultano tra loro alternativi in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile, sicché è insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito che, ritenuto corretto uno dei criteri estimativi, escluda che le censure del contribuente evidenzino uno specifico vizio del metodo adottato, risolvendosi esse nella mera contrapposizione di una diversa valutazione estimativa.