Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24788/2026
Principio di diritto
In tema di tributi locali, occorre distinguere il termine di decadenza previsto dall'art. 1, commi 161 e 163, della l. n. 296 del 2006 per l'esercizio del potere di accertamento e per la notifica del primo atto di riscossione, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, dal diverso termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., applicabile al credito tributario già accertato e liquidato; ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento, in virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione - operante anche per gli atti tributari ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica e non quella, eventualmente successiva, di ricezione dell'atto da parte del contribuente.