TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24787/2026

deposito 26/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24787CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di consorzi di bonifica siciliani riorganizzati ai sensi dell'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale ed Orientale, mediante accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali, non ne determina l'automatica estinzione, non essendo tale effetto previsto dalla lettera della norma né ricavabile dalla mera costituzione del nuovo ente; ne consegue che i consorzi accorpati conservano la propria soggettività e la legittimazione ad esercitare le funzioni ad essi affidate, compreso il potere impositivo e di riscossione dei contributi consortili, sino al completamento del processo di riunificazione, con la conseguente validità degli atti impositivi da essi emessi nel periodo transitorio, restando irrilevante, ai fini della validità di tali atti, l'erronea qualificazione dell'attività svolta come esercizio di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. conferito dal nuovo consorzio, istituto non configurabile in ambito pubblicistico per l'affidamento di funzioni tra enti pubblici.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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