Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24766/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento induttivo dei redditi derivanti dall'attività di raccolta di scommesse svolta per conto di bookmaker estero, il parametro dell'aggio previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. n. 179 del 2003 può legittimamente costituire il criterio per la determinazione della base imponibile del centro trasmissione dati, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare, con onere probatorio ritualmente devoluto nei gradi di merito, la percezione di un aggio inferiore. È inoltre inammissibile, in sede di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. relativa all'omesso esame di documenti, formulata senza indicare la differenza tra i percorsi motivazionali delle sentenze di merito, qualora ricorra la doppia conforme di cui all'art. 360, comma 4, c.p.c.; parimenti inammissibile è l'eccezione di giudicato esterno relativa ad una diversa annualità d'imposta, attesa la diversità degli elementi costitutivi della pretesa per ciascun periodo, dovendo comunque tale eccezione, ove non esaminata dal giudice d'appello, essere fatta valere con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con il ricorso ordinario per cassazione; infine, le memorie difensive ex art. 380 bis.1 c.p.c. hanno funzione meramente illustrativa e non possono integrare le censure già proposte con il ricorso.