Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24619/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e particolare (categorie D ed E), l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA avviene con stima diretta per ogni singola unità, che può fondarsi, ai sensi degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, alternativamente su procedimento diretto (basato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile) o su procedimento indiretto (basato sul valore di mercato ovvero sul costo di ricostruzione, con applicazione di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'immobile); ne consegue che i metodi di valutazione reddituale, di mercato e di costo non sono ordinati secondo una rigida gerarchia, bensì costituiscono criteri alternativi da utilizzarsi in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile, sicché l'Ufficio può legittimamente ricorrere al procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione deprezzato, al fine di pervenire a una valutazione oggettiva coerente con la funzione produttiva dell'unità immobiliare, senza che ciò comporti violazione delle norme in materia di estimo catastale, né richieda una specifica motivazione sulla preferenza accordata a tale criterio rispetto a quello di mercato.