TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24618/2026

deposito 12/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24618CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classamento di immobili con destinazione speciale (categoria D), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento emesso all'esito di procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una loro divergente valutazione tecnica, non essendo necessario il previo sopralluogo, salvo che il nuovo classamento consegua ad accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile; ai sensi degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, l'attribuzione della rendita catastale mediante stima diretta può avvenire, in via alternativa e non gerarchicamente subordinata, con procedimento diretto (fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile) o indiretto (fondato sul valore di mercato ovvero sul costo di ricostruzione, con applicazione di un coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale del bene per i cespiti anteriori al biennio 1988-89), sicché l'amministrazione può legittimamente ricorrere al metodo del costo di ricostruzione qualora il canone locativo risulti elemento soggettivo non rappresentativo della reale capacità reddituale e non siano stati forniti dal contribuente elementi di prova circa l'esistenza di compravendite di beni omogenei comparabili.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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