Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24576/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi provinciali, non ne determina l'immediata estinzione, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso e di una procedura di liquidazione, sicché i consorzi accorpati conservano la propria soggettività e la legittimazione ad esercitare le funzioni impositive e di esazione loro affidate fino al completamento del processo di riunificazione, con la conseguenza che l'avviso di pagamento emesso dal consorzio accorpato durante il c.d. periodo transitorio è validamente adottato da soggetto munito di potere impositivo, anche se erroneamente qualificato come agente in virtù di un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto incompatibile con l'esercizio di funzioni pubblicistiche, disciplinato viceversa dal diverso strumento della delega intersoggettiva - non incidendo tale erronea qualificazione sulla legittimità sostanziale dell'atto impositivo. In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude, in forza dei principi di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost., l'impugnazione di ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, per far valere tanto vizi sostanziali quanto vizi di carattere formale, ivi compreso il difetto di motivazione o l'incompetenza dell'organo emittente.