Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24575/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contributi di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi provinciali, non ne determina l'immediata estinzione, non contenendo alcuna previsione espressa in tal senso, sicché i consorzi accorpati permangono in vita e conservano la legittimazione ad emanare atti impositivi (quali l'avviso di pagamento) sino al completamento del processo di riunificazione, in forza della perdurante vigenza degli affidamenti e dei rapporti giuridici già in essere; ne consegue che è irrilevante, ai fini della validità dell'atto impositivo, l'erronea qualificazione del rapporto tra il consorzio accorpato e quello accorpante in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto incompatibile con l'esercizio di funzioni pubblicistiche - poiché tale erronea enunciazione non incide sulla persistente titolarità del potere impositivo in capo al consorzio accorpato, ancora operante in ragione del perdurante affidamento del servizio. Inoltre, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non limita le ragioni di impugnazione esperibili dal contribuente avverso un atto che, pur non tipico, manifesti comunque una pretesa tributaria, potendo questi far valere tanto vizi sostanziali quanto vizi di carattere formale, ivi compreso quello attinente alla carenza di potere del soggetto emittente.