Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24574/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di riscossione dei contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014, nel disporre l'accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali nei nuovi Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e orientale, non ne determina l'estinzione immediata e automatica alla data di istituzione dei nuovi enti, non prevedendo la norma alcuna espressa soppressione né una procedura di liquidazione, sicché i consorzi accorpati conservano legittimazione e potere impositivo, in virtù della permanenza degli affidamenti in atto, sino al completamento del processo di riunificazione; ne consegue che l'avviso di pagamento emesso dal consorzio territoriale accorpato, ancorché erroneamente qualificato come atto adottato quale mandatario senza rappresentanza (istituto privatistico non trasponibile nei rapporti pubblicistici, ove l'attribuzione di funzioni tra enti richiede una delega intersoggettiva prevista dalla legge) del nuovo consorzio accorpante, resta legittimo e non è affetto da incompetenza, poiché l'erronea qualificazione del rapporto tra gli enti non incide sulla persistente titolarità del potere impositivo in capo al consorzio accorpato, ancora operante. Inoltre, in tema di atti impugnabili innanzi al giudice tributario, l'avviso di pagamento relativo a contributi di bonifica, pur non rientrando nell'elencazione tassativa di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, è impugnabile, in quanto porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa consortile, per qualsiasi vizio, sia esso sostanziale che formale, ivi compreso quello attinente alla carenza di potere del soggetto emittente, senza che la tutela giurisdizionale anticipata sia limitata alle sole censure di merito.