Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24570/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora risulti perfezionata la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, e non risulti notificato il diniego di definizione entro il termine del 31 luglio 2020, né depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con spese del processo estinto poste a carico della parte che le ha anticipate, senza che ricorrano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo tale norma natura eccezionale e sanzionatoria non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e ferma restando comunque l'esenzione dell'Agenzia delle Entrate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.