TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24569/2026

deposito 08/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24569CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sospende per novanta giorni il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'atto impositivo, se non tempestivamente impugnato, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto. Ne consegue che il successivo provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria, in esercizio del potere di autotutela, annulli parzialmente l'avviso di accertamento ormai divenuto definitivo, costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo per vizi propri, non potendo essere qualificato come nuovo atto impositivo sostitutivo del precedente, sicché è precluso al contribuente, in sede di impugnazione di tale atto, rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata, potendo il sindacato del giudice tributario riguardare unicamente eventuali profili di illegittimità del rifiuto di annullamento in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, e non la fondatezza della pretesa impositiva definitiva.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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