Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24446/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di IMU, la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere ha natura meramente processuale e resta priva di efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria dedotta in giudizio, sicché non può spiegare effetto vincolante per annualità d'imposta diverse; inoltre, le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dal contribuente (procedura DOCFA), incluso il passaggio a categoria di unità collabente, producono effetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, solo dalla data della denuncia e della relativa messa in atti, senza retroagire alle annualità anteriori, salvo che si tratti di correzione di errore materiale riconosciuto dall'ufficio; infine, la riduzione al 50% dell'imposta per inagibilità dell'immobile, pur in assenza di apposita dichiarazione, può essere riconosciuta solo qualora lo stato di inagibilità risulti da documentazione già in possesso, o comunque qualificatamente conosciuta, dell'ente impositore, non essendo sufficiente la conoscenza acquisita da altra amministrazione (nella specie, l'Agenzia delle Entrate) per finalità diverse.