Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24407/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di processo tributario, la disciplina della prova testimoniale di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotta dalla l. n. 130 del 2022, non è irragionevole né confligge con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6, par. 1, CEDU, atteso che la sua ammissibilità è subordinata non a un giudizio di mera rilevanza (come nel processo civile, ove il giudice "ammette" le prove rilevanti), bensì a una più stringente valutazione discrezionale di necessità ai fini della decisione (il giudice "può" ammetterla), riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità; ne consegue che, per denunciare in cassazione la violazione di detta norma, non è sufficiente allegare l'astratta idoneità dei capitoli di prova testimoniale a dimostrare le tesi difensive, occorrendo dedurre e dimostrare la sua necessità ai fini del decidere, essendo il convincimento del giudice tributario legittimamente fondabile su elementi indiziari e documentali, comprese le dichiarazioni di terzi assunte dagli organi verificatori, cui va riconosciuto valore indiziario pari a quello delle dichiarazioni precostituite prodotte dal contribuente.