Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24249/2026
Imposte dirette (IRPEF/IRES)Accertamento
Principio di diritto
In tema di consolidato fiscale nazionale, la tassazione su base consolidata non attribuisce alla fiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d'imposta e non deroga all'obbligo, per ciascuna società consolidata, di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole ordinarie del d.P.R. n. 917/1986; ne consegue che l'Amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di recuperare a tassazione componenti negativi insussistenti (nella specie, interessi passivi relativi a un credito oggetto di rinuncia da parte della consolidante) anche quando la corrispondente posta sia stata dichiarata come componente positivo di reddito dalla società consolidante, senza che ciò configuri doppia imposizione, poiché il presupposto impositivo dell'inesistenza del costo viene tassato una sola volta, e restando salva, per la consolidante, la sola possibilità di dedurre l'importo oggetto di rinuncia ove sussistano le condizioni di cui all'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986.