Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24207/2026
Imposte dirette (IRPEF/IRES)Accertamento
Principio di diritto
In tema di consolidato fiscale, il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d'imposta, per cui la tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all'obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie; ne consegue che l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi di reddito insussistenti (nella specie, interessi passivi su un credito oggetto di rinuncia da parte della società consolidante), a nulla rilevando che, specularmente, tali componenti siano stati indicati come positivi in capo alla società che avrebbe erogato la prestazione, non traducendosi tale imputazione necessariamente in un maggior reddito imponibile di quest'ultima né determinando un'ipotesi di doppia imposizione.