TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23966/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23966CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, non prevedendo l'espressa estinzione dei consorzi accorpati né una fase di liquidazione, delinea l'accorpamento come esito di un processo di riorganizzazione a formazione progressiva, sicché i consorzi accorpati sopravvivono e restano legittimati ad esercitare le funzioni ed attività loro affidate (ivi compresa quella impositiva e di esazione dei contributi consortili) fino al completamento del processo di riunificazione nel nuovo ente, indipendentemente dall'erronea qualificazione, contenuta nella delibera commissariale, del rapporto tra i due enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (istituto non esportabile in ambito pubblicistico), non incidendo tale erronea enunciazione sulla persistente titolarità del potere impositivo in capo al consorzio accorpato, né sulla legittimità dell'atto da esso adottato nei confronti del contribuente. Inoltre, in tema di impugnabilità degli atti tributari, l'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sebbene tassativa, non limita le ragioni di impugnazione alla sola legittimità sostanziale della pretesa, potendo il contribuente far valere, nei confronti di ogni atto che porti a conoscenza una specifica pretesa tributaria, tanto vizi sostanziali quanto vizi di carattere formale, inclusa l'assoluta incompetenza per difetto di attribuzione dell'organo emittente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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