Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23948/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; ne consegue che una perizia di parte allegata alla Docfa non può mutare gli elementi valutati dall'Agenzia, sicché non è necessaria una motivazione più approfondita quando l'atto impugnato si limiti a confermare, sulla base della medesima distribuzione degli spazi interni già valutata, la classificazione già attribuita in una precedente procedura Docfa, ormai definitiva per giudicato.