TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23930/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23930CIV

AccertamentoIVA

Principio di diritto

In tema di reddito d'impresa, il principio di competenza posto dall'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, coordinato con la nozione di ricavo di cui all'art. 85 del medesimo testo unico, impone che i componenti positivi concorrano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui si verificano i presupposti della loro imputazione, indipendentemente dal momento dell'incasso; pertanto, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato l'omessa rilevazione di ricavi correlati a lavori ultimati, non è sufficiente la mera allegazione dell'avvenuta emissione di fatture a titolo di acconto per escludere la pretesa, ma grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che tali fatture coprano integralmente, anche sotto il profilo quantitativo, temporale e causale, i corrispettivi maturati, restando irrilevante la mera appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo. In tema di IVA, l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 esprime il principio di cartolarità, in forza del quale l'imposta indicata in fattura per operazioni oggettivamente inesistenti è dovuta dall'emittente per il solo fatto della sua esposizione nel documento, indipendentemente dall'effettiva esistenza dell'operazione sottostante, e la mera contabilizzazione della fattura nelle liquidazioni periodiche non è, di per sé, idonea ad escludere tale obbligazione né a configurare una duplicazione impositiva, la quale può ritenersi esclusa solo previa rigorosa prova della definitiva neutralizzazione del rischio di perdita di gettito, attraverso la dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e dell'impossibilità per il destinatario di esercitare o conservare la detrazione. In tema di esenzione IRAP per le imprese turistiche, la relativa disposizione agevolativa, in quanto di stretta interpretazione, non può essere applicata sulla base della sola destinazione turistica dell'immobile realizzato, dovendo il giudice verificare rigorosamente i presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione, quali l'oggetto sociale, l'attività concretamente esercitata e l'eventuale prestazione di servizi turistico-ricettivi, restando l'attività edificatoria ontologicamente distinta da quella turistica agevolabile.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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