Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23915/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di maturazione del credito non esclude la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e della conseguente emissione della cartella di pagamento tramite controllo automatizzato ai sensi degli artt. 54-bis e 60 d.P.R. n. 633 del 1972, essendo tale procedura idonea a rilevare l'incongruenza tra la dichiarazione dell'anno di utilizzo del credito e la mancata esposizione del credito nell'anno di sua maturazione, fatta salva la facoltà del contribuente, nel giudizio di impugnazione della cartella, di dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto di detrazione (soggettività passiva, assoggettamento ad IVA e destinazione ad operazioni imponibili), purché il diritto sia stato esercitato nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 50 del 2017 (applicabili alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del medesimo decreto), coincide con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, in luogo del previgente termine biennale; tale verifica di tempestività, attenendo a situazioni indisponibili volte a garantire la stabilità delle entrate tributarie, può essere effettuata anche d'ufficio, pure in sede di legittimità.