TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23904/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23904CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, il c.d. raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali; peraltro, quanto ai tributi per cui il raddoppio è invocabile, esso opera per il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, ed è legittimamente operato anche quando l'autore materiale del reato non sia dotato di una qualifica formale all'interno dell'ente, purché il fatto-reato sia oggettivamente riferibile, sotto il profilo oggettivo, all'attività della società contribuente. In tema di spese di sponsorizzazione, l'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione legale (fino alla concorrenza di € 200.000) di inerenza e deducibilità delle spese erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, qualora il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che sia necessaria un'ulteriore verifica giudiziale dell'inerenza.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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