Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23896/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'unificazione dei comprensori consortili con istituzione del nuovo Consorzio di bonifica Sicilia orientale, non comporta l'immediata ed automatica estinzione dei consorzi territoriali accorpati, avendo natura programmatica e organizzatoria; sicché, in assenza di una procedura di liquidazione e in presenza di un regime transitorio previsto dal regolamento di organizzazione del nuovo ente e prorogato con delibere della Giunta regionale, il consorzio accorpato conserva, fino al completamento del procedimento di riunificazione, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili, non incidendo su tale legittimazione l'eventuale erronea qualificazione, contenuta negli atti organizzativi, del rapporto tra enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto privatistico non esportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche. Inoltre, in tema di impugnazione di atti tributari, l'elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene tassativa, deve essere interpretata estensivamente alla luce degli artt. 24, 53 e 97 Cost., sicché ogni atto con cui l'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile innanzi al giudice tributario anche se non tipizzato, e ciò sia per vizi sostanziali sia per vizi formali, incluso il difetto di potere impositivo dell'organo emittente.