Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23895/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario relativo a contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali in nuovi macro-consorzi, non ne determina l'immediata estinzione né una carenza radicale di potere impositivo, atteso che, in assenza di una fase di liquidazione e in presenza di un periodo transitorio previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente accorpante e prorogato con deliberazioni regionali, il consorzio accorpato conserva, fino al completamento del procedimento di riordino, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili; ne consegue che l'erronea qualificazione, contenuta negli atti amministrativi, del rapporto tra i due enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto privatistico non esportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche - non incide sulla persistente legittimazione del consorzio accorpato, sicché non è configurabile un vizio di inesistenza dell'atto per carenza assoluta di potere in capo all'ente emittente. In materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 196-novies disp. att. c.p.c., non determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l'omissione in una mera irregolarità formale non lesiva dello scopo dell'atto, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.