TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23892/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23892CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice di merito, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, deve ritenersi implicitamente disattesa, e non omessa, la pronuncia su detta eccezione, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, quale veicolo di accesso al giudizio di merito. In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, grava sull'Amministrazione finanziaria solo per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati esso sussiste solo ove specificamente previsto dalla legge, come per l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009, sicché per le annualità precedenti l'accertamento è legittimo anche in assenza di contraddittorio preventivo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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