Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23885/2026
Principio di diritto
In tema di accertamento fiscale relativo a un credito IVA disconosciuto come inesistente in capo al cessionario di ramo d'azienda, il giudice di merito, nella valutazione degli elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione finanziaria a sostegno dell'inesistenza del credito, è tenuto a esaminare unitariamente e complessivamente il quadro indiziario dedotto, verificandone gravità, precisione e concordanza ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non potendo limitarsi alla disamina isolata e parziale di alcuni soli elementi, trascurando gli altri fattori sintomatici (quali l'assenza di reale struttura societaria della cedente, la sproporzione tra attività dichiarata e credito IVA, le modalità anomale di pagamento del corrispettivo) dedotti dall'Ufficio; inoltre, la certificazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, attestando l'assenza di contestazioni fiscali pendenti in capo al cedente ai fini della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari di quest'ultimo, è irrilevante quando la contestazione riguardi, come nella specie, l'inesistenza di un credito IVA direttamente in capo al cessionario medesimo.