Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23878/2026
Principio di diritto
In tema di compensazione di credito IVA maturato a seguito di cessione di ramo d'azienda, l'esistenza del credito costituisce il primo presupposto della legittimità della compensazione operata dal cessionario, sicché il relativo onere probatorio incombe su chi invoca la compensazione stessa e non può essere assolto invocando il principio di non contestazione, il quale opera sul piano della prova e non può trovare applicazione quando l'Amministrazione finanziaria, mediante atto di recupero, abbia contestato in radice l'an debeatur, cioè l'esistenza stessa dei presupposti per compensare il credito; né configura mutatio libelli l'introduzione, in sede di controdeduzioni in appello, della sopravvenuta definitività degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società cedenti, trattandosi di fatto non incompatibile con la causa petendi originaria, fondata sempre sulla contestazione dell'assenza dei presupposti della compensazione. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è dovuto solo in presenza di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, mentre, ove si tratti di controlli c.d. a tavolino in materia di IVA, l'obbligo del contraddittorio preventivo, fondato sul diritto dell'Unione europea, comporta comunque a carico del contribuente l'onere di dimostrare, secondo la c.d. prova di resistenza, quali elementi di fatto concreti avrebbe potuto far valere per modificare l'esito del procedimento.