Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23876/2026
Principio di diritto
In tema di catasto, la verifica della ruralità cd. strumentale dell'unità immobiliare, di cui agli artt. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/1994 e modificato dall'art. 42-bis d.l. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007), e 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998, va operata tenendo conto delle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all'attività, accertando se da tali, concorrenti, elementi sia possibile accreditare la funzionalità dell'unità immobiliare all'attività agricola cui l'utilizzo del bene è asservito, con la precisazione che non ogni mancato utilizzo per tale funzione esclude, di per sé, il carattere rurale del bene nella sua oggettiva accezione, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità dell'unità immobiliare.