Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23869/2026
Principio di diritto
In tema di catasto e ruralità degli immobili ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557 del 1993, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e, quindi, a quelle destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, alle condizioni previste dalla medesima disposizione; le previsioni dell'art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557 del 1993 regolano fattispecie diverse, riguardando, rispettivamente, le unità destinate ad abitazione che, se superiori a 240 mq, non possono essere considerate rurali, e le unità che sono considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superficie, se destinate, alle condizioni normative previste, ad abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola.