Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23864/2026
Principio di diritto
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; soltanto qualora vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, dovendosi tenere distinto il profilo della motivazione dell'atto, quale requisito formale di validità, da quello della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, disciplinata dalle regole dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio.