TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23851/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23851CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di ICI/IMU, l'area pertinenziale al fabbricato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, perde autonoma rilevanza impositiva anche in difetto di preventiva dichiarazione da parte del contribuente, purché l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni anche per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta cui si riferisce l'avviso di accertamento; inoltre, in materia tributaria, l'efficacia del giudicato esterno relativo a imposte periodiche è limitata ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, restando esclusa per le fattispecie tendenzialmente permanenti ma suscettibili di variazione annuale, sicché resta estraneo al giudicato ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti e l'apparato motivazionale della sentenza precedente, e l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta da un giudice non vincola l'attività esegetica di altro giudice, non trovando riconoscimento nell'ordinamento processuale italiano il principio dello stare decisis.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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