TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 23825/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:23825CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Accertamento

Principio di diritto

In tema di consolidato fiscale nazionale, l'art. 96, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non richiede particolari adempimenti dichiarativi ai fini del trasferimento alla consolidante dell'eccedenza di ROL prodotta dalla consolidata, sicché l'errore od omissione nella compilazione dei relativi righi del modello dichiarativo non determina la perdita del diritto alla deduzione, qualora dagli atti risulti comunque, anche per comportamento concludente rilevante ex art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, la volontà delle società del gruppo di utilizzare detta eccedenza in sede di consolidato, dovendo il giudice tributario procedere ad una valutazione complessiva e non parcellizzata delle dichiarazioni della consolidante e della consolidata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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